Si riferisce alle associazioni di azionisti create secondo la legge e considerate quali soggetti artificiali dai tribunali, provviste di un'identità e una personalità giuridica, e con diritti e doveri separati e distinti da quelli degli individui che le costituiscono. Utilizzare questo termine per tutti gli aspetti della legislazione d'impresa; vedere anche gli iponimi GLIN: CORPORAZIONI STRANIERE, ENTI STATALI e CORPORAZIONI TRANSNAZIONALI.